REGOLAMENTO
PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 21.06.2004

 
 (Art.13 legge n.289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni)
"il presente regolamento esplica la sua vigenza dal 01/01/2005, di conseguenza tutti i termini in esso riportati si intendono post-posti in 1 annualità, fatte salve diverse disposizioni di legge".
 

 Regolamento del Condono dei Tributi del Comune di Manduria

 
art.1 Oggetto
 
1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell’art. 13 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni con le forme di cui all’art. 52, commi 1 e 2 del dlgs 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31.12.2003, in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, di Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e di Imposta Comunale sull’esercizio di Imprese, Arti e Professioni limitatamente, per quest’ultima, ai carichi iscritti a ruolo.

Sono ammessi alla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva, relativi alle annualità sino al 31.12.2001 ed ai tributi di cui al comma 1, notificati entro la data del 31.12.2003.
 
 
art.2 Definizione agevolata dei rapporti tributari in materia d’I.C.I.
 
I soggetti passivi dell’Imposta Comunale sugli Immobili che hanno omesso, in tutto o in parte, il versamento spontaneo riferito al periodo d’imposta 1999-2003, non ancora contestata da parte del Comune, possono definire i rapporti tributari pendenti, con esclusione delle sanzioni e degli interessi, con il versamento di una somma determinata secondo la tabella 1:

Tabella 1
a) Abitazione principale e relative pertinenze
100%
dell’imposta omessa
Per singole annualità
b) Altri fabbricati compresi nelle categorie A2-A3-A4-A5-A6-A11
100%
dell’imposta omessa
Per singola unità immobiliare e per singola annualità
c) Altri fabbricati compresi nelle categorie A1-A7-A8-A9-A10
Gruppo B – Gruppo C – Gruppo D
100%
dell’imposta omessa
Per singola unità immobiliare e per singola annualità
d) Aree fabbricabili
100%
dell’imposta omessa
Per singola area fabbricabile e per singola annualità
e) terreni agricoli
100%
dell’imposta omessa
Per singolo terreno e per singola annualità
e)bis Terreni agricoli per i quali si sia usufruito indebitamente della riduzione prevista per la conduzione diretta del fondo di cui all’art. 9 del D.Lgs. 504/92
€ 50,00
Per tutti i terreni e per tutte le annualità


 
Sono esclusi dal campo di applicazione del precedente comma 1 gli importi già iscritti a ruolo per i quali si applica il successivo art. 6.
Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, i soggetti interessati devono presentare al Comune o spedire con raccomandata senza avviso di ricevimento, a pena di decadenza, dal 1° giugno 2004 al 30 settembre 2004, apposita istanza contenente i riferimenti catastali dell’immobile oggetto di imposizione. Sarà cura dell’Ufficio Tributi comunicare successivamente l’ammontare dell’imposta dovuta con l’invio di apposito bollettino di c/c/p precompilato. E’ fatta comunque salva la facoltà del contribuente di autodeterminare l’ammontare dell’imposta; in tale ipotesi, deve essere allegata all’istanza di definizione una copia della ricevuta di versamento. L’istanza di definizione agevolata presentata da uno dei soggetti passivi, esplica i suoi effetti anche nei confronti degli altri contitolari, limitatamente ai casi di cui ai punti a) e b) della tabella 1, comma 1, del presente articolo.
 
 
art.3 Definizione agevolata dei rapporti tributari in materia di T.A.R.S.U.
 
I soggetti passivi della Tassa Comunale per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani che, alla data del 31.12.2003, hanno omesso la denuncia, non ancora contestata da parte del Comune, possono sanare tutte le annualità con il versamento di una somma complessiva forfetaria pari a euro 150,00.
 
I soggetti passivi della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, che alla data del 31.12.2003, hanno presentato la denuncia con dati infedeli, non ancora contestati da parte del Comune, incidenti sulla determinazione del tributo, possono sanare tutte le annualità con il versamento di una somma complessiva forfetaria pari a euro 75,00.
 
Ai fini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo i soggetti interessati devono presentare al Comune o spedire con raccomandata senza avviso di ricevimento, a pena di decadenza, dal 1° giugno 2004 al 30 settembre 2004, apposita istanza. All’istanza di definizione agevolata deve essere allegata una copia della ricevuta di versamento del tributo dovuto.
 
 
art. 4 Definizione agevolata degli Atti Pendenti
 
Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica, le liquidazioni inerenti le violazioni o le omissioni commesse fino al 31.12.2003 in materia di tributi di cui all’art.1, comma 1, del presente regolamento, per i quali alla data di pubblicazione dello stesso regolamento sono pendenti i termini per la proposizione del ricorso, possono essere definiti con il pagamento dei tributi o dei maggiori tributi contestati, con esclusione delle sanzioni e degli interessi.
La sussistenza di atti separati di irrogazione di sanzioni tributarie sono definiti con il versamento di una somma pari al 30% delle singole sanzioni. In tale ipotesi, gli atti separati di irrogazione sanzioni perdono efficacia con la presentazione dell’istanza di cui al comma successivo del presente articolo.
 
Ai fini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, i soggetti interessati devono presentare al Comune o spedire con raccomandata senza avviso di ricevimento, a pena di decadenza, dal 1° giugno 2004 al 30 settembre 2004, apposita istanza. All’istanza di definizione agevolata deve essere allegata una copia della ricevuta di versamento dei tributi e/o sanzioni dovute.
 
 
art.5 Definizione agevolata delle Liti Pendenti
 
1. Le Controversie Tributarie aventi un valore pari o inferiore a € 5.000,00 inerenti le violazioni commesse fino al 31.12.2003 in materia di tributi di cui all’articolo 1, comma 1, del presente regolamento che, alla data di pubblicazione dello stesso, sono pendenti dinanzi al giudice competente in ogni stato e grado del giudizio e per le quali non sono intervenute sentenze passate in giudicato, possono essere definite con il pagamento di una somma pari al tributo oggetto del contendere, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Le Controversie Tributarie relative agli atti separati di irrogazione sanzioni perdono efficacia con la presentazione dell’istanza di cui al comma successivo del presente articolo.
 
2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo i soggetti interessati devono presentare al Comune o spedire con raccomandata senza avviso di ricevimento, a pena di decadenza, dal 1° giugno 2004 al 30 settembre 2004, apposita istanza. All’istanza di definizione agevolata deve essere allegata una copia della ricevuta di versamento del tributo dovuto.
 
3. Le Controversie Tributarie definibili ai sensi del comma 1 del presente articolo sono sospese fino al 30.06.2005; qualora sia stata già fissata la trattazione della lite entro il 30.11.2004, i giudizi sono sospesi a richiesta del Contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. A tal fine il Contribuente inoltrerà al giudice competente la richiesta di sospensione del giudizio, dandone comunicazione al Comune a mezzo raccomandata. Conclusa la durata della sospensione, il Comune comunicherà al giudice l’estinzione della lite per cessata materia del contendere.
 
4. Per le Controversie Tributarie di cui al comma 1 del presente articolo sono altresì sospesi fino al 30.11.2004 i termini per impugnare le sentenze del giudice competente.
 
 
art.6 Definizione dei Carichi di Ruolo Pregressi
 
1. Relativamente ai carichi inclusi nei ruoli TARSU e alle annualità sino al 31.12.2001, i contribuenti possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora, con il pagamento:
a) di una somma pari al 50% dell’importo originariamente iscritto a ruolo;
b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso;
c) delle somme dovute al concessionario a titolo di aggio.
 
2. Relativamente ai carichi inclusi nei ruoli ICI e ICIAP e alle annualità sino al 31.12.1998, notificati entro la data del 31.12.2001, i contribuenti possono estinguere il debito con il pagamento:
a) di una somma pari al 50% dell’importo originariamente iscritto a ruolo;
b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso;
c) delle somme dovute al concessionario a titolo di aggio.
 
Nelle ipotesi in cui il carico a ruolo risulti già parzialmente assolto, la definizione di cui al presente articolo trova applicazione limitatamente agli importi ancora da pagare alla data del 31.12.2003.
 
L’applicazione del presente articolo può essere demandata alla competenza del Concessionario, il quale avrà cura di comunicare al contribuente la possibilità di accedere al condono, con l’obbligo del contribuente medesimo di procedere al pagamento entro il perentorio termine, a pena di decadenza, del 30 ottobre 2004. Ai fini di cui al presente comma, la Giunta Comunale è autorizzata ad approvare apposita convenzione da stipularsi con il Concessionario.
 
 
art.7 Modalità di versamento
 
Il pagamento delle somme dovute ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 5 del presente regolamento, deve essere eseguito tramite versamento in c/c postale intestato al Concessionario dell’ambito provinciale di Taranto. Le somme riscosse verranno riversate all’Ente a termine di convenzione.
 
Il pagamento delle somme dovute ai sensi del precedente articolo 6 del presente regolamento, deve essere eseguito tramite versamento in c/c postale intestato al Concessionario il quale, a termini della convenzione da stipularsi ai sensi del precedente art. 6, rendiconterà secondo la consistenza della morosità accertata in contraddittorio tra le parti.
 
Nell’ipotesi di particolari disagiate condizioni finanziarie, il contribuente, previa istanza comprovante il disagio patito, può chiedere la rateizzazione del tributo evaso e/o non pagato secondo le modalità previste dai rispettivi, vigenti regolamenti disciplinanti i tributi di cui all’art. 1, comma 1.
 
Gli errori scusabili, ritenuti tali a insindacabile giudizio del Comune, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata devono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura del Comune a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In caso contrario la definizione agevolata non sarà considerata perfezionata.
 
L’istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non dà titolo a rimborsi di somme eventualmente già versate alla data di pubblicazione del presente regolamento.
 
 
art.8 Rigetto delle Istanze di Definizione Agevolata in materia di ICI.
 
 Nell’ipotesi di autodeterminazione della imposta, come previsto dall’art. 2 c. 3 – secondo periodo, il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché alla veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.
 
Art.9 Organizzazione del servizio
 
1. L’attività di definizione agevolata di cui al presente regolamento dovrà essere esercitata dagli uffici del Settore Tributi; le somme riscosse a seguito della predetta attività concorreranno, nella misura del 13 per cento, alla quantificazione del fondo incentivante, previsto dall’ art. 15, lett.k) del CCNL comparto Regioni - Autonomie Locali del 01/04/1999, da costituirsi con apposita deliberazione.
 

art.10 Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento
 
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2004 ai sensi dell’art. 53, comma 16 della L.388/2000, i cui effetti si esplicano, ai sensi dell’art. 13 comma 1 della L.289/2002, dal giorno della sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.
 
Il Responsabile dell'Ufficio Tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante internet, affissioni, stampa locale ed emittenti radiofoniche e televisive locali.
 
Copia del regolamento è trasmessa:
 
- Al Concessionario della Riscossione;
- Commissione Tributaria Provinciale e Regionale;
- Giudice di Pace ed al Tribunale;
- Ordini Professionali;
- Centri di assistenza fiscale (CAAF).